CONFLITTO NEGATIVO DI COMPETENZA – ART. 28, LETT. B) C.P.P.
Ordinanza 10 novembre 2011/ 11 novembre 2011
I Giudici della prima sezione penale – collegio C) – del Tribunale di S. Maria C.V., nell’ambito del procedimento penale n. 1788/11 R.G. Mod. 16, hanno rilevato un’ipotesi di conflitto negativo di competenza per materia e, conseguentemente, con l’ordinanza in commento, hanno rimesso gli atti alla Suprema Corte di Cassazione per la risoluzione dello stesso, ai sensi degli articoli 28 e 30 del codice di procedura penale.
Il fatto:
il G.U.P. presso il Tribunale di Napoli, nell’ambito di un procedimento avente ad oggetto reati di criminalità organizzata, ha rinviato a giudizio innanzi alla I sezione penale della Corte di Assise del Tribunale di S. Maria C.V., una serie di imputati per plurime imputazioni, quali omicidio, porto e detenzione illegale di armi, associazione di stampo camorristico, estorsione, violenza privata, lesioni personali, incendio, ecc.
La Corte, all’udienza del 10 novembre 2010, dopo aver completato la fase di costituzione delle parti e prima della formale dichiarazione di apertura del dibattimento, pronunciava un’ordinanza con la quale, sentite le parti, ritenuta la propria competenza per materia solo per alcuni dei reati in contestazione, vedi omicidio, detenzione e porto illegale d’arma, associazione per delinquere, ecc., non anche per altri, disponeva lo stralcio di quest’ultimi e, dopo aver pronunciato sentenza di incompetenza per materia, disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale in composizione collegiale.
Successivamente, dopo diverse udienze di trattazione, con escussione testi ed altre attività istruttorie, a causa del mutamento della composizione della Corte ed a cause della incompatibilità del nuovo giudice a latere, il processo veniva rimesso alla seconda sezione della Corte di Assise dello stesso Tribunale.
Quest’ultima, all’udienza del 16 settembre 2011, dopo aver rinnovato il dibattimento, procedeva all’espletamento di altra attività istruttoria.
Ed ancora, all’udienza del 14 ottobre 2011, mutata nuovamente la composizione della Corte, prima della formale dichiarazione di apertura del dibattimento, veniva pronunciata ordinanza con la quale si disponeva nuovo stralcio in ordine ai reati diversi da quelli di omicidio, detenzione e porto abusivo d’armi, con emissione, nel processo separato, di altra sentenza di incompetenza per materia e remissione degli atti al Tribunale in composizione collegiale.
I giudici della prima sezione coll. C) del Tribunale investiti del fascicolo così formatosi, a seguito della seconda sentenza di incompetenza per materia, hanno pronunciato l’ordinanza in oggetto.
La questione posta dalla presente ordinanza rileva sotto un duplice profilo:
il primo attiene all’incompetenza per materia, nella particolare forma della c.d. incompetenza per eccesso, che sussiste quando al giudice superiore (tale deve intendersi la Corte di Assise rispetto agli altri giudici di primo grado, tanto in composizione monocratica che collegiale) è assegnato un reato di competenza di un giudice inferiore, in special modo nel caso in cui a tale assegnazione si è pervenuti, come nel caso in esame, a seguito di connessione tra reati.
Il secondo, invece, attiene ai tempi e modi di rilevabilità di tale incompetenza.
A ben vedere il Tribunale ha ritenuto il primo aspetto assorbito nel primo, nel senso che il sollevato conflitto di incompetenza si è fondato non già sulla non condivisione della decisione della Corte di Assise in merito alla sussistenza o meno di una ipotesi di connessione tra reati, tale da giustificare o meno lo stralcio ed il rinvio degli atti al Tribunale in composizione collegiale per i reati diversi dall’omicidio e dalla detenzione e porto illegale di armi, bensì sulla tardività di tale scelta, posto che secondo il dettato del secondo comma dell’art. 23 c.p.p., che costituisce eccezione alla regola generale dettata dall’art. 21, com. 1 c.p.p. (secondo cui l’incompetenza per materia può essere rilevata, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo), l’incompetenza di cui trattasi può essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di cui all’art. 491, com. 1, c.p.p. e, quindi, non oltre la fase delle questioni preliminari.
Al riguardo il Tribunale, evidenziando, appunto, che il dibattimento celebratosi innanzi alla Corte di Assise era stato già più volte aperto, con successivo espletameto di attività istruttoria, vedi escussione di testimoni, ecc, ha concluso nel ritenere preclusa alla stessa la possibilità di rilevare la propria incompetenza per superato limite temporale, a prescindere dalla fondatezza o meno della decisione sulle sussistenza di una ipotesi di connessione tra reati, e ciò anche se la seconda sentenza di incompetenza per materia era stata emessa dalla Corte di Assise in occasione dell’ennesima rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per mutamento della composizione della Corte, mostrando così di aderire all’interpretazione giurisprudenziale oggi dominante, secondo la quale nel caso di rinnovazione del dibattimento conseguente a mutamento del soggetto giudicante, il processo riprende dalla formale dichiarazione di apertura del dibattimento, restando preclusa a tutte le parti la prospettazione di nuove ed eventuali questioni preliminari non in precedenza sollevate, compresa quella di cui all’art. 23, com. 2, c.p.p.
Ebbene, nel caso in esame, pur volendo condividere la valutazione del Tribunale che ha ritenuto decaduta la Corte di Assise dalla possibilità di rilevare la propria incompetenza per materia, il dubbio che permane è un altro e cioè se effettivamente ci troviamo innanzi ad una ipotesi di conflitto negativo di competenza o per meglio dire se il Tribunale, pur non contestando e, dunque, ricusando la propria competenza per materia per i reati a lui assegnati a seguito del provvedimento di stralcio della Corte di Assise e successiva sentenza di incompetenza, poteva investire la Corte di Cassazione di una questione che prendeva le mosse solo da un presunto vizio procedurale commesso dal giudice a quo e rilevato dal giudice ad quem.
In pratica poteva il Tribunale sindacare la presunta tardività della decisione della Corte di Assise e su questo sollevare la questione in commento?
Anche per questo interessante sarà attendere la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione investita del conflitto.
avv. Nicola Russo
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