Al Presidente dell’U C P I
Avv. Valerio Spigarelli
Al Presidente della Giunta UCPI
Avv. Beniamino Migliucci
Oggetto: Richiesta di sollecito intervento legislativo in tema di adeguamento degli importi dei diritti di copia su supporto diverso da quello cartaceo ( cd ) .
Con quanto sotto esposto s’intende tratteggiare (evidenziare) l’inadeguatezza e la sproporzione degli importi inerenti i diritti di copia previsti per le duplicazioni su supporto diverso da quello cartaceo, nello specifico sui compact disc. A ben vedere, la cornice del costo di siffatta duplicazione trova luogo nelle statuizioni del Decreto Ministeriale 8.01.2009 recante “l’adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato ai sensi dell’articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”.
Siffatte prescrizioni realizzano i margini di un’ evidente violazione dei capisaldi costituzionali sacralmente custoditi nei disposti cui agli articoli 24 e 3 della preziosa Carta Costituzionale. Orbene, essa tratteggia i caratteri dell’obbligatorietà ed irrinunciabilità dell’inviolabile diritto di difesa, quale espressione d’uno stato liberale di diritto. Orbene, sensibile allo spregio che ad essa ne deriva da suddetta fonte ministeriale, la Camera Penale di S. Maria C. V. avverte come doveroso e necessario il doversi procedere ad una richiesta di tempestivo intervento legislativo a salvaguardia del diritto di difesa avverso la fonte ministeriale de qua.
Per ogni compact disc |
€ 295,16 |
Premesso
che esso costituisce un’esigenza fondamentale per ogni individuo, la Carta Costituzionale, nel prevedere e sancire in maniera perentoria all’art. 24 comma 2 il diritto di difesa, ne ha inteso cristallizzare la sua natura imprescindibile come diritto inviolabile riconosciuto a ciascun cittadino (in qualsiasi stato e grado del procedimento);
che proprio in ossequio alla particolare valenza e sacralità dell’inviolabilità che tale norma costituzionale riconosce al diritto de quo, la Corte Costituzionale ha evidenziato come la necessità di assicurare il diritto di difesa non possa essere sacrificata per esigenze di altra natura, che possono essere l’economia, la speditezza o l’accelerazione del processo;
che l’art. 24 Cost. funziona da chiave di volta e da collante tra la garanzia di tutela del diritto di difesa e la realizzazione della giustizia, quale diritto incomprimibile della persona umana;
evidenziato
che, il decreto de quo prevede, in via del tutto inadeguata e sproporzionata, la circostanza per la quale il cittadino richiedente la copia di un supporto digitale versato in atti, debba pagare € 295,16 per ogni copia di cd a prescindere dal suo contenuto ( sino al 2009 si parlava di un ammontare di “soli” 129 euro);
che un supporto informatico quale il cd, ad oggi, possiede un valore di mercato a dir poco irrisorio trattandosi di un importo stante al di sotto di un euro, che a contrario dallo Stato viene fatto pagare oltre ben 295 volte tanto;
che ad oggi l’attività di copia di un cd rientra nell’ambito di una mera attività automatizzata non richiedente particolari strumenti aggiuntivi rispetto al solo utilizzo dello strumento informatico del personal computer;
inverosimile e poco comprensibile del perche’ lo Stato debba consentire simil circostanza e pretendere dai cittadini quasi € 300 (per la duplicazione) quando a contrario, in re, il mero valore di mercato del suddetto supporto informatico ruota attorno alle decine di centesimi di euro;
rilevato
che le captazioni telefoniche/ambientali rappresentano il mezzo di ricerca della prova piu’ utilizzato dagli inquirenti;
che non può ritenersi fattualmente possibile e sostenibile la circostanza per la quale il Ministero della Giustizia per effettuare una sola copia di un cd sostenga in re una spesa pari ad € 295, 16;
tutto ciò premesso e rilevato
un’ulteriore riflessione di chiusura appare quanto mai dovuta. Se la fisionomia dei diritti costituzionalmente garantiti è stata dalla Carta Costituzionale tratteggiata sotto la luce della inviolabilità, revocabile in dubbio come le direttive del decreto ministeriale de quo siano da qualificarsi come violanti i sin qui evidenziati diritti di difesa e di uguaglianza. Appare quasi che il diritto in nome del quale lo Stato è legittimato a richiedere al cittadino una simile spesa, sia più rilevante e in conseguenza legittimante la violazione del diritto di difesa individuale di cui è portatore il singolo soggetto, su cui, di fatto, va ad incombere l’onere del versamento;
Di certo, revocabile in dubbio, quanto l’uomo/ cittadino incarni il fine principe al quale tende tutto il sistema di valori e principi costituzionali, che a tal ossequio predispone strumenti e mezzi confacenti. Ciò vale per ciascun individuo, al quale, secondo l’art. 2 della Costituzione, “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili ”. Così come è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che, “limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana” (art. 3, comma 2, Cost.). Ostacoli che di fatto, allo stato, sussistono e che “in itinere” recano enorme pregiudizio al cittadino che si trova in una condizione di necessità processuale.
La difesa dei propri diritti ed interessi legittimi è un diritto inviolabile, al pari del diritto di libertà, ivi, hic est non viene consentito.
All’imputato che versi, anche, in condizioni economiche tali da non consentirgli di fronteggiare le spese del processo deve essere oltremodo ed ugualmente garantita la massima difesa e ciò, in considerazione dei costi sproporzionati ed eccessivi di cui sin qui in riferimento, diventa oltremodo difficile e farraginoso, o in alcuni casi impossibile. Soggetti economicamente deboli devono trovarsi a rinunciare alla perseveranza di un proprio diritto giacchè esclusi da una condizione di natura economica stante gli alti prezzi.
Il diritto di difesa, dunque, viene in toto limitato, di fatto, dalla fonte ministeriale de qua, trasformandola in fonte fruibile esclusivamente da parte di coloro che a contrario possono disporre di risorse economiche rilevanti. L’indisponibilità economica viene fatta ricadere sul cittadino andandosi a concretizzare in quel discrimen tra chi accede o meno a tali duplicazioni.
Se si aggiunge che le captazioni costituiscono ad oggi lo strumento primo e prova principe nelle attuali processure penali, il tutto si connota e colora di particolare gravità. Un ingiusto modus operandi o recuperandi !
Tutto quanto evidenziato, alla luce della particolare necessità che ad oggi può rilevarsi verso questo delicato settore, si chiede d’ intervenire esaustivamente in riforma di quanto in vigore, al fine di veder tutelato il principio di uguaglianza e ossequiato il diritto di difesa!
S. Maria C. V., 4 marzo 2014
Il Segretario Il Presidente
Avv. Raffaele Griffo Avv. Angelo Raucci