Il diritto alla difesa del cittadino europeo
(Mario Antinucci)
A seguito dell’approvazione data dal Consiglio dei ministri, è stata adottata in data 7 ottobre 2013 la proposta della Commissione europea che garantisce il diritto di tutti i cittadini dell’Unione europea di ottenere l’assistenza legale di un difensore in un procedimento penale.
L’intervento del Consiglio è giunto dopo il voto del Parlamento europeo, che ha approvato il testo della direttiva il 10 settembre scorso (MEMO/13/772). In pratica, questo comportache in futuro a tutti gli indagati — ovunque si trovino nell’Unione europea — sarà garantitoil diritto di essere assistiti da un difensore sin dalle prime fasi del procedimento e fino alla sua conclusione.
Se un indagato viene arrestato, le nuove norme garantiranno che glivenga data la possibilità di comunicare con i propri familiari. Se si trova all’estero, il
cittadino avrà il diritto di mettersi in contatto con il consolato del proprio paese d’origine.
“Questa legge rappresenta una vittoria per la giustizia e per i diritti dei cittadini nell’Unioneeuropea,” ha dichiarato Viviane Reding, Vicepresidente e Commissaria UE per la Giustizia. “Questa è la terza proposta della Commissione europea per garantire il diritto a un processo equo alle persone in tutta l’UE, sia nel proprio paese che all’estero. Stiamo mantenendo la nostra promessa di rafforzare i diritti dei cittadini ovunque in Europa. E per «noi» intendo anche i membri del Parlamento europeo e i ministri degli Stati membri. In particolare desidero ringraziare la relatrice on. Oana Antonescu e il ministro Alan Shatter per il loro impegno e la celerità con cui hanno lavorato a questa importante proposta. Ora tocca agli Stati membri non perdere tempo e dare attuazione a questa direttiva nei loro
ordinamenti nazionali quanto prima, a beneficio dei cittadini europei.”
Adottata in data 7 ottobre 2013, la legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’UE nel giro di qualchesettimana, dopo di che gli Stati membri avranno tre anni per attuarla nel diritto nazionale.
Secondo le stime, una volta in vigore la nuova legge si applicherà a 8 milioni di procedimenti penali ogni anno nei 28 Stati membri dell’UE.
Contesto
Quella sul diritto di accesso a un difensore (IP/11/689) è la terza di una serie di proposte –ormai tutte adottate – dirette a garantire diritti minimi ad un processo equo ovunque nell’Unione europea. Le altre sono la proposta sul diritto alla traduzione e all’interpretazione, adottata nel 2010 ( IP/10/1305) e quella sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, adottata nel 2012 ( IP/12/575).
La Commissione è fermamente decisa a continuare su questa tabella di marcia con un’altra serie di diritti relativi ad un processo equo per i cittadini, prevista per il prossimo autunno.
L’accesso a un difensore è un diritto essenziale per creare la fiducia nello spazio unico di giustizia dell’Unione europea, specialmente nei casi in cui gli indagati sono arrestati a seguito di un mandato d’arresto europeo (IP/11/454). La Commissione sta lavorando per definire norme minime comuni sui diritti processuali nei procedimenti penali, affinché i diritti fondamentali degli indagati e degli imputati siano adeguatamente protetti in tutta l’UE.
Ogni anno sono più di 8 milioni i procedimenti penali nell’Unione. Il diritto di difesa per chiunque sia sospettato di un reato è ampiamente riconosciuto come un elemento fondamentale di un processo equo, ma le condizioni a cui gli indagati possono consultare un avvocato differiscono tra Stati membri. Ad esempio, la persona sospettata di un reato può non essere in grado di incontrare un avvocato durante gli interrogatori di polizia, o di mantenere riservati i suoi contatti con il difensore; inoltre, chi è oggetto di un mandato d’arresto europeo attualmente non può beneficiare di un difensore nel paese in cui è stato emesso il mandato fino a quando non venga consegnato a tale paese.
Divergenze analoghe sussistono quanto al diritto dell’indagato di informare i familiari, il datore di lavoro e il proprio consolato dell’avvenuto arresto: talvolta questo diritto non viene riconosciuto, o lo è solo in una fase successiva del procedimento, oppure gli indagati non sono informati del fatto che i loro familiari sono stati contattati.
Nella pratica, la direttiva garantirà questi diritti:
• istituendo il diritto all’accesso a un difensore sin dalla prima fase dell’interrogatorio di polizia e durante tutto il corso del procedimento penale;
• riconoscendo all’indagato il diritto di conferire in modo confidenziale e adeguato con il suo difensore per esercitare effettivamente i diritti della difesa;
• consentendo all’avvocato di svolgere un ruolo attivo durante l’interrogatorio;
• assicurando che, in caso di arresto dell’indagato, qualcuno, ad esempio un familiare,
possa esserne informato e che l’indagato abbia l’opportunità di comunicare con i propri familiari;
• consentendo a persone indagate all’estero di essere in contatto con il consolato del loro paese e di ricevere visite;
• offrendo alle persone oggetto di un mandato d’arresto europeo la possibilità di ricevere consulenza legale sia nel paese in cui è effettuato l’arresto che in quello in cui è stato spiccato.
Il diritto a un processo equo e i diritti della difesa sono sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ma anche dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Il diritto di comunicare con un terzo è una delle garanzie importanti contro i maltrattamenti vietati dall’articolo 3 della CEDU.
Mario Antinucci