[wpdm_file id=38]
Il diritto all’informazione nei procedimenti penali e le garanzie difensive del cittadino europeo
di Mario Antinucci
—————-
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2012/13/UE[1], dedicata al “diritto all’informazione nei procedimenti penali”, rappresenta il secondo, ideale traguardo tagliato dalle istituzioni legislative europee lungo l’itinerario di attuazione della Roadmap varata dal Consiglio U.E. nel novembre 2009, intesa al “rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali” [2].
Come è noto, il 10 dicembre del 2009 il Consiglio Europeo, ai sensi dell’art. 68 TFUE, ha approvato un nuovo programma pluriennale, valevole per il quinquennio 2010-2014, denominato Programma di Stoccolma[3] . Si tratta del documento strategico, che definisce gli orientamenti della programmazione legislativa ed operativa nello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Le priorità politiche indicate dal Consiglio Europeo riguardano la promozione della cittadinanza europea e dei diritti fondamentali in un’Europa dei diritti, della sicurezza e della libertà.
Nel dettaglio, il Programma invita ad accelerare il processo di adesione della UE alla CEDU; invita a proseguire nell’azione tendente a favorire il mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie; invita a rafforzare la lotta contro forme gravi di criminalità, attraverso lo strumento della predisposizione di norme minime previsto dall’art. 83 § 1 TFUE; invita a intensificare il ruolo delle “agenzie europee” giudiziarie, prima fra tutte Eurojust, mediante la piena e tempestiva attuazione della decisione del Consiglio 16 dicembre 2008 2009/426/GAI.
Con particolare riferimento ai diritti della persona nel procedimento penale, il Programma (punto 2.4.) fa propria la tabella di marcia relativa al rafforzamento dei diritti procedurali di indagati ed imputati nei procedimenti penali approvata dal Consiglio con un’apposita Risoluzione del 30 novembre 2009[4]. La tabella di marcia prevede, come base della futura azione dell’Unione in tema di rafforzamento dei diritti dell’indagato (imputato) nel procedimento penale, sei punti: Misura A – il diritto alla traduzione ed all’interpretazione; Misura B – il diritto alle informazioni relative ai diritti ed all’accusa; Misura C – il diritto alla consulenza legale e all’assistenza legale gratuita; Misura D – il diritto alla comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari; Misura E – garanzie speciali per indagati e imputati vulnerabili; Misura F- libro verde sulla detenzione preventiva.
Peraltro, il Consiglio Europeo, oltre ad invitare la Commissione a presentare le proposte previste nella tabella di marcia per la rapida attuazione delle stesse, ha auspicato che la Commissione esamini ulteriori aspetti dei diritti procedurali minimi di indagati e imputati e valuti se sia necessario affrontare altre questioni, ad esempio la presunzione di innocenza, per promuovere una migliore cooperazione nel settore.
Dunque, sulla scorta dei rinnovati strumenti forniti dal Trattato di Lisbona, il Consiglio Europeo ha decisamente premuto l’acceleratore della programmazione politica europea per garantire uno Spazio di libertà, giustizia e sicurezza sempre più concreto ed effettivo.
Alla luce di ciò, sono già stati emanati significativi atti legislativi, con particolare riferimento alla procedura penale. Si allude alla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2010/64/UE del 20 ottobre 2010 sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali[5], emanata ai sensi dell’art. 82 § 2, comma secondo lett. b, TFUE, dichiaratamente tesa a dare attuazione al primo punto della tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti dell’indagato nel procedimento penale[6], ovvero alla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2012/13/UE del 22 maggio 2012[7], emanata ai sensi degli artt. 82 § 2 TFUE, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, tesa a dare attuazione al secondo punto della tabella di marcia su indicata.
Queste direttive dovranno essere recepite la prima entro il 27 ottobre 2013, la seconda entro il 2 giugno 2014. Altre direttive sono allo stato in cantiere o sono state di recente emanate[8].
La 2012/13/UE[9], in sostanza declina il diritto all’informazione secondo tre diverse accezioni: diritto all’informazione su prerogative processuali; diritto a conoscere gli estremi dell’addebito; diritto di accesso al materiale probatorio raccolto dagli inquirenti.
Tre visuali prospettiche, queste, che condividono l’operatività di alcune regole generali.
Profilo d’indubbio interesse, sul piano pratico operativo, è quello che discende da un approccio particolarmente pregnante al tema dell’informazione, sotto forma di diritto di accedere al materiale probatorio raccolto dagli inquirenti.
In questo senso, già l’art. 369 bis c.p.p., introdotto – «[i]n omaggio al rinnovato art. 111 comma 3° Cost. »[10] – dall’art. 19, L. 6.3.2001, n. 60 , reca nel dispositivo una norma che appare protesa ad informare l’indagato circa le proprie facoltà difensive, ponendo così le basi per adeguare il processo allo spirito europeo promanante dalla CEDU e dalla sua giurisprudenza[11]
Anzitutto, la Direttiva in commento stabilisce che, a prescindere dalla fase processuale in cui ci si collochi (“at any stage of the criminal proceedings“), qualora una persona sia stata arrestata o sia comunque detenuta, gli Stati membri debbano provvedere affinché la documentazione relativa al caso specifico (“documents related to the specific case“), che si riveli essenziale per poter contestare, nelle forme previste dal diritto nazionale, la legittimità dell’arresto o del provvedimento restrittivo, sia messa a disposizione dell’interessato o del suo difensore[12].
Trattasi, all’evidenza, di un’ipotesi di accesso “teleologicamente orientata”, in quanto il fine dichiarato consiste nel permettere al ristretto di disporre di tutto il materiale funzionale a predisporre una consapevole strategia reattiva nei confronti del provvedimento limitativo della libertà personale.
A questa fattispecie se ne affianca una seconda, la cui portata si rivela decisamente più ampia e pervasiva sul fronte delle ordinarie dinamiche del procedimento penale, a prescindere, quindi, dall’eventuale adozione di provvedimenti di natura coercitiva: a mente dell’art. 7 par 2 Dir. 2012/13/UE, “in order to safeguard the fairness of the proceedings and to prepare the defence“, gli Stati membri sono chiamati ad assicurare – tanto all’imputato, quanto al difensore – l’accesso a tutto il materiale probatorio (“al least to all material evidence“) in possesso delle autorità competenti, sia esso a favore o contro l’interessato. Una “full disclosure“, dunque, la cui disciplina viene meglio profilata dal paragrafo successivo, secondo cui l’accesso alla documentazione di cui all’art. 7 par. 2 deve essere concesso in tempo utile per consentire l’esercizio effettivo del diritto di difesa e, al più tardi, quando il merito dell’accusa è sottoposto all’esame del giudice (“at the latest upon submission of the merits of the accusation to the judgment of a court“), con l’avvertenza che, qualora le autorità competenti entrino in possesso di materiale probatorio inedito, l’accesso a quest’ultimo debba essere consentito in tempo utile per favorirne un effettivo esame.
Si configura, in sostanza, una completa discovery ai fini della trattazione del merito della causa, funzionale ad evitare che un processo possa svolgersi, in tutto o in parte, “a carte coperte” nei confronti dell’imputato.
Tale significativa garanzia di accesso e conoscenza, da assicurarsi gratuitamente[13], può – in ciò differenziandosi da quella concepita, a mente dell’art. 7 par. 1, in favore della persona arrestata o detenuta – incontrare limitazioni, che la direttiva condiziona all’integrazione di specifici presupposti, riconducibili ad istanze diversificate (da intendersi, giusta il Considerando n. 32, restrittivamente, secondo una logica di tassatività), ai fini della tutela dell’incolumità di determinate persone o della salvaguardia di interessi di matrice pubblicistica, come quelli relativi all’ulteriore corso delle indagini o afferenti alla sicurezza nazionale, in ragione delle informazioni evincibili dalla documentazione processuale.
Peraltro, su questo specifico fronte, l’art. 7 par. 4 contempla una riserva di giurisdizione, perché tali (eventuali) dinieghi o limitazioni all’accesso potranno essere decisi e disposti solo da un’autorità giurisdizionale (“judicial authority“), salvo che, in alternativa, la legge assicuri che quest’ultima possa esercitare una funzione di controllo a posteriori (“judicial review“).
[1]DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul diritto all’informazione nei procedimenti penali , pubblicata nella G.U.U.E. 1 giugno 2012, n. L 142.
[2] Risoluzione del Consiglio relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, in G.U.U.E., 4 dicembre 2009, C-295, 1.
[3] È consultabile in G.U. U.E. C 115 del 4 maggio 2010.
[4] Consultabile in G.U. U.E. C 295 del 4 dicembre 2009
[5] La Direttiva è consultabile in G.U U.E. L 280/1 del 26 ottobre 2010
[6] Per uno sguardo di insieme sia consentito il richiamo a BIONDI, La tutela processuale dell’imputato alloglotta alla luce della Direttiva 2010/64/UE: prime osservazioni, in Cass. Pen., 2011, p. 2412.
[7] La Direttiva è consultabile in G.U. U.E. L. 142/1 del 1 giugno 2012.
[8] È stata presentata l’8.6.2011 dalla Commissione la proposta di Direttiva sul diritto all’assistenza legale (punto C della tabella di marcia). È stata emanata la Direttiva 2012/29/UE (consultabile in G.U.U.E. L 315/57 del 14 novembre 2012) con la quale è stata sostituita la decisione-quadro 2001/220/GAI sulla posizione della vittima nel procedimento penale.
[9] Cit.
[10]COLAMUSSI, sub art. 369 bis, in Comm. Corso, 2°., Piacenza, 2008, 1661
[11] SOLA, sub art. 369 bis, in (a cura di Gaito) Cod. proc. pen., Torino, 2012,2364
[12] Cfr. art. 7 par. 1
[13] Fatte salve, precisa il Considerando n. 34, le disposizioni nazionali che prevedano il pagamento di diritti in occasione dell’estrazione di copia della documentazione conservata nei fascicoli o le spese di spedizione alle persone interessate o ai loro difensori.