ART. 3-BIS DECRETO LEGGE 22 DICEMBRE 2011 N. 211
(PUBBLICATO SULLA “GAZZETTA UFFICIALE” DEL 22 DICEMBRE 2011 N. 297)
COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL 17 FEBBRAIO 2012 N. 9
(PUBBLICATA SULLA “GAZZETTA UFFICIALE” DEL 20 FEBBRAIO 2012 N. 42)
NORME IN MATERIA DI RIPARAZIONE PER L’INGIUSTA DETENZIONE
- Le disposizioni dell’art. 314 del codice di procedura penale si applicano anche ai procedimenti definiti anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo codice, con sentenza passata in giudicato dal 1° luglio 1988.
- Ai fini di cui al comma 1, il termine per la proposizione della domanda di riparazione è di sei mesi e decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La domanda di riparazione resta impregiudicata dall’eventuale precedente rigetto che sia stato determinato dalla inammissibilità della stessa in ragione della definizione del procedimento in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale vigente.
- Il diritto alla riparazione di cui al comma 1 non è comunque trasmissibile agli eredi.
- Ai fini della determinazione del risarcimento, per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 1988 e la data di entrata in vigore del vigente codice di procedura penale, si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 315 del medesimo codice.
- Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
N.B. Si segnala l’opportunità indicata dall’articolo in oggetto, considerando il breve termine per azionare la relativa procedura.