L’ attuazione della direttiva europea sul diritto alla traduzione nei procedimenti penali: verso la tutela sostanziale del diritto alla difesa effettiva
Mario Antinucci
1.Il d. lgvo 4 marzo 2014, n. 32 recepisce le disposizioni della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, come da delega conferita al Governo con legge 6 agosto 2013, n. 96. (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea- c.d. Legge di delegazione europea 2013).
Il recepimento della direttiva in questione rappresenta un ulteriore ed importante passo in avanti nel percorso di rafforzamento delle garanzie processuali degli indagati ed imputati, secondo la c.d. tabella di marcia di Stoccolma del 2009, fondamentale per facilitare tra gli Stati membri dell’Unione la cooperazione giudiziaria ed il riconoscimento reciproco delle sentenze nelle materie penali aventi dimensione sovranazionale[1].
Gia in passato la Corte costituzionale[2] e la Cassazione[3] intervenendo con spirito europeo a più riprese sul ruolo dell’interprete previsto dall’ art. 143 c.p.p. e della garanzia di tutela linguistica dello straniero nel nuovo processo penale italiano, hanno chiarito le direttive del legislatore tecnico delegato del 1989 nel senso di una mutazione genetica della tradizionale figura di ausiliario del pm e del giudice, che valorizza il diritto di difesa nella più esatta connotazione di diritto ad una partecipazione attiva dell’imputato al processo con una consapevolezza del fatto contestato, dei suoi doveri e dei suoi diritti, in sintonia con le convenzioni internazionali in materia di giusto processo.
L’art. 6, par. 2, lett. a, C.e.d.u. e l’art. 14, par. 2, lett. a, Patto internazionale dei diritti civili e politici sanciscono «il diritto di ogni persona accusata penalmente di essere informata … in una lingua a lei comprensibile … di ogni accusa elevata a suo carico». Inoltre, l’art. 6, par. 2, lett. e, C.e.d.u. e l’art. 14, par. 2, lett. f, Patto internazionale dei diritti civili e politici prevedono per l’accusato che non comprende o non parla la lingua dell’udienza il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete. Dalla semplice lettura di tali disposizioni, emerge, ictu oculi, la finalità dalle stesse perseguita: tutelare integralmente l’imputato alloglotta, assicurandogli una piena cognizione sia delle contestazioni formulate a suo carico, sia di tutti quegli atti necessari ad una corretta ed effettiva partecipazione al giudizio.
Al riguardo, occorre considerare come – in virtù dell’efficacia self-executing della normativa convenzionale indicata – la sola ratifica dei relativi trattati internazionali sarebbe bastata a rendere i principi in essa contenuti immediatamente esecutivi nell’ambito dell’ordinamento italiano, con l’ovvia conseguenza di una loro diretta applicazione da parte degli organi giudicanti[4].
Certamente l’art. 6 par. 1, C.e.d.u. non contempla espressamente il diritto dell’imputato di conferire con il difensore, senza sorveglianza, limitandosi a sancire genericamente il diritto di «disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa»; è pur vero che l’intervento della difesa tecnica perderebbe gran parte della sua essenza se non venisse consentito al difensore di concordare liberamente e dal primo momento con il suo assistito la strategia processuale.
La disciplina dei colloqui tra difensore e indagato o imputato detenuto prevista dall’art. 104 c.p.p. ed il correlativo accesso ai luoghi di detenzione ex art. 36 disp. att. c.p.p., rappresentano, dunque, una significativa conquista di civiltà rispetto all’arbitrio disciplinato dall’art. 335 c.p.p. 1930, caratterizzato da permessi ed autorizzazioni ad libitum e senza controlli. Ne discende, in via di principio, la parità di armi tra difesa ed accusa tale da favorire quella par condicio processuale garantita dall’art. 111 Cost. per effetto della quale in sede di interrogatorio dell’autorità procedente deve far da contrappeso un colloquio immediato e diretto del difensore con il proprio assistito che, in caso di immotivato diniego fuori dai limiti dell’art. 104, 5° co., c.p.p., determinerebbe una nullità a regime intermedio in applicazione degli artt. 178 e ss. c.p.p.
Per volontà del legislatore comunitario, espressa in una direttiva di massima armonizzazione, queste garanzie processuali devono ora avere piena efficacia anche rispetto alla rimozione da parte di ogni Stato membro dell’ostacolo della lingua straniera del cittadino europeo. L’art. 4 della direttiva stabilisce infatti che «indipendentemente dall’esito del procedimento» gli Stati membri sostengono i costi di interpretazione e di traduzione e che gli stessi adempimenti dovranno essere effettuata «entro un periodo di tempo ragionevole». In questo senso in applicazione dell’art. 7, gli Stati dovranno far sì che, attraverso la verbalizzazione, si prenda nota del fatto che la persona interessata: a) è stata sottoposta ad interrogatori o ad udienze con l’assistenza di un interprete; b) ha ricevuto una traduzione orale o un riassunto orale dei documenti fondamentali; c) ha rinunciato al diritto alla traduzione di documenti.
2. Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 marzo 2014 ed in vigore dal 2 aprile, il decreto legislativo del Governo prevede la modifica degli artt. 104 e 134 c.p.p. nonché dell’art. 61,67 e 68 disp. att. c.p.p..
L’art. 1, lett. a) prevede che all’articolo 104, dopo il comma 4, e’ aggiunto il seguente: «4-bis. L’imputato in stato di custodia cautelare, l’arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all’assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore a norma dei commi precedenti. Per la nomina dell’interprete si applicano le disposizioni del titolo IV del libro II.».
Il campo di applicazione della norma introdotta dal legislatore comunitario si estende ipso iure a tutte le fasi di tutela della libertà ante iudicium, con particolare riguardo ai procedimenti in estradizione ed al mandato d’arresto europeo (MAE).
In questo senso è prevedibile un intervento del legislatore nazionale di ogni Stato membro che, caso per caso, proceda ad un adattamento interno dell’ordinamento penitenziario per consentire la piena armonizzazione della normativa comunitaria.
La novella prevede al riguardo un diverso regime di copertura finanziaria a far tempo dal 2017, quando si prevede una pinea entrata a regime dell’importante riforma.
L’art.1 lett. b) prevede che l’articolo 143 e’ sostituito dal seguente: «Articolo 143 (Diritto all’interprete e alla traduzione di atti fondamentali).
1. L’imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall’esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l’accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha altresi’ diritto all’assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.
2. Negli stessi casi l’autorita’ procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l’esercizio dei diritti e della facolta’ della difesa, dell’informazione di garanzia, dell’informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l’udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna.
3. La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all’imputato di conoscere le accuse a suo carico, puo’ essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza.
4. L’accertamento sulla conoscenza della lingua italiana e’ compiuto dall’autorita’ giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana e’ presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.
5. L’interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l’ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.
6. La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 e’ regolata dagli articoli 144 e seguenti del presente titolo. La prestazione dell’ufficio di interprete e di traduttore e’ obbligatoria.».
Senza indugiare sulla esegesi della riforma che entrerà in vigore in data 2 aprile 2014, si può a buon diritto sostenere che la «ri-scrittura» dell’art. 143 c.p.p. in commento avrà certamente un notevole impatto in chiave operativa (addirittura forse imprevedibile!) sulle forme del giusto processo in Italia.
In primo luogo si prevede che l’assistenza gratuita di un interprete è «indipendente dall’esito del procedimento» e riguarda espressamente «anche lo svolgimento delle udienze» cui prende parte l’imputato, sancendo così inequivocabilmente la natura del diritto alla comprensione e traduzione degli atti processuali come vero e proprio presupposto processuale, dovendosi intendere improcedibile il giudizio in assenza di un pieno riconoscimento della tutela linguistica dell’imputato alloglotta, distinguendo i due momenti dell’ interpretazione degli atti e della traduzione degli stessi. In questo senso il richiamo testuale della norma allo «anche lo svolgimento delle udienze» non sembra lasciare dubbi nemmeno in merito all’applicazione della garanzia dell’imputato tanto all’udienza pubblica quanto alla camera di consiglio.
Del resto la natura di diritto inviolabile dell’imputato straniero e la relativa garanzia europea sono documentate dal sintagma che tale diritto «è esteso espressamente» anche alle comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio ovvero al fine di presentare un’istanza o una memoria nel corso del procedimento, in forza di un pieno riconoscimento del diritto alla difesa quale chance effettiva di intesa con l’assistito sulla strategia e la tattica nel processo penale.
Tale norma di principio eminentemente garantista trova puntuale specificazione nel testo della novella dove si prevede che «l’autorità procedente deve disporre la traduzione scritta di una serie di atti, entro un termine congruo, in modo da consentire l’esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa». Né possono sussistere dubbi sulla estensione del campo di applicazione di tali garanzie difensive dalla fase delle indagini preliminari all’esecuzione, nonché a tutte le ipotesi di tutela della libertà ante iudicium, considerato che la novella fornisce un elenco degli atti “coperti” dalla traduzione, senza distinguere tra atti d’indagine e sentenze di merito, precisando: «sono indicati a tal fine i seguenti atti: l’informazione di garanzia, l’informazione sul diritto di difesa, i provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, i decreti che dispongono l’udienza preliminare e la citazione a giudizio, le sentenze e i decreti penali di condanna»; ovvero, ove tale elenco testuale non fosse esaustivo, la novella prevede in chiave di massima tutela del cittadino europeo sottoposto a procedimento penale che: «il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza, la traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all’imputato di conoscere le accuse a suo carico».
Un’innovazione profonda del diritto alla traduzione degli atti dello straniero, destinato ad avere un forte impatto rispetto alle prassi devianti degli atti di P.G. soprattutto nella fase cautelare e precautelare dell’arresto e del fermo di polizia, riguarda l’obbligo del giudice di procedere all’accertamento sulla conoscenza della lingua italiana (comma 5). In questo senso, conservando l’impostazione di principio della direttiva comunitaria, l’art. 143, comma 6 prevede che «oltre all’interprete, anche il traduttore deve essere nominato anche quando il giudice, il p.m. o l’ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare». Si precisa inequivocabilmente nel successivo comma 7 che «la nomina del traduttore è regolata dagli artt. 144 ss. del titolo IV (che già disciplinano l’attività dell’interprete, ad esempio con riguardo alle incompatibilità e agli obblighi professionali)».
3. L’art. 2 prevede che al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 67, comma 2, dopo le parole: «comparazione della grafia», sono aggiunte le seguenti: «interpretariato e traduzione.»;
b) all’articolo 68, comma 1, le parole: «dell’ordine o del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «dell’ordine, del collegio ovvero delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate».
Le modifiche alle disposizione di attuazione del codice di rito paiono essere dirette a rafforzare la qualità dell’assistenza linguistica, secondo quanto indicato dalla direttiva. Viene così recepita la disposizione dell’art. 5, par. 2, della direttiva, concernente la necessità di istituire albi o registri.
L’art. 3 prevede che al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, lettera d), dopo le parole: «ausiliari del magistrato,» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione degli interpreti e dei traduttori nominati nei casi previsti dall’articolo 143 codice di procedura penale;»
[1] La direttiva costituisce la prima misura della c.d. Tabella di marcia di Stoccolma (Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali). Le ulteriori tappe sono costituite dalla direttiva 2012/13/UE, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014) e dalla direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (termine di recepimento 16 novembre 2015). Entrambe le direttive – insieme alla 2010/64/UE sull’interpretazione e traduzione nei procedimenti penali – sono comprese tra quelle da attuare in base alla legge di delegazione europea 2013 (n. 96/2013). Tutte e tre recano disposizioni su interpretazione e traduzione.
[2] C. Cost. 19 gennaio 1993, n. 10, in Giur. It, 1993, I, 1, 1144; Id., 24 febbraio 1994, n. 64, in Giur. cost., 1994, 370; Id., 6 luglio 2007, n. 254, in Cass. Pen., 2007, 4439.
[3] Cass., Sez.Un., 26 settembre 2006, Cieslinsky e altri, in Mass. Uff., 234835.
[4] Conso, I diritti dell’uomo e il processo penale, in Riv. Dir. Pr, 1968, 325.
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 32
Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. (14G00041)
(GU n.64 del 18-3-2014)
Vigente al: 2-4-2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,del20ottobre2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Vistoildecretolegislativo28luglio1989,n.271,recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;
Vistalalegge6agosto2013,n.96,recantedelegaalGoverno per ilrecepimentodelledirettiveeuropeeel’attuazionedi altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea, ed in particolare, l’allegato B;
Vistalapreliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;
Acquisitiipareridellecompetenticommissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VistaladeliberazionedelConsigliodeiministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;
SullapropostadelPresidentedel Consiglio dei ministri e del Ministrodellagiustizia,diconcertoconiMinistridell’economia e delle finanze e degli affari esteri;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al codice di procedura penale
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 104, dopo il comma 4, e’ aggiunto il seguente:
«4-bis.L’imputatoinstatodicustodiacautelare,l’arrestato e ilfermato,chenon conoscono la lingua italiana, hanno diritto
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
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all’assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore a norma dei commi precedenti. Per la nomina dell’interprete si applicano le disposizioni del titolo IV del libro II.»;
b) l’articolo 143 e’ sostituito dal seguente: «Articolo 143
(Diritto all’interprete e alla traduzione di atti fondamentali)
1.L’imputatochenonconoscela lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall’esito del procedimento,dauninterpretealfinedipotercomprendere l’accusa controdiluiformulataediseguireilcompimentodegli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha altresi’ diritto all’assistenzagratuitadiuninterpreteperlecomunicazionicon il difensoreprimadirendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.
2.Neglistessicasil’autorita’procedentedispone la traduzione scritta,entrounterminecongruotaledaconsentirel’esercizio dei diritti e della facolta’ della difesa, dell’informazione di garanzia, dell’informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongonomisurecautelari personali, dell’avviso di conclusione delleindaginipreliminari, dei decreti che dispongono l’udienza preliminareelacitazioneagiudizio,dellesentenzee dei decreti penali di condanna.
3.Latraduzionegratuitadialtriattioanchesolo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all’imputato di conoscere le accuseasuocarico,puo’ essere disposta dal giudice, anche su richiestadiparte,conattomotivato, impugnabile unitamente alla sentenza.
4. L’accertamento sulla conoscenza della lingua italiana e’ compiuto dall’autorita’ giudiziaria. La conoscenza della lingua italianae’presuntafinoaprovacontraria per chi sia cittadino italiano.
5.L’interpreteeil traduttore sono nominati anche quando il giudice,ilpubblicoministerool’ufficialedi polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.
6. La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3e’regolatadagliarticoli144eseguentidelpresente titolo. La prestazione dell’ufficio di interprete e di traduttore e’ obbligatoria.».
Art. 2
Modifichealledisposizionidiattuazione del codice di procedura penale
1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportare le seguenti modificazioni:
a)all’articolo67,comma2,dopoleparole:«comparazione della grafia», sono aggiunte le seguenti: «interpretariato e traduzione.»;
b)all’articolo68, comma 1, le parole: «dell’ordine o del collegio»sonosostituitedalleseguenti:«dell’ordine,del collegio ovverodelleassociazionirappresentativealivello nazionale delle professioni non regolamentate».
Art. 3
Modifiche al testo unico in materia di spese di giustizia
1.AldecretodelPresidentedellaRepubblica30 maggio 2002, n.
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115, sono apportate le seguenti modificazioni: a)all’articolo5,letterad),dopo le parole: «ausiliari del
magistrato,» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione degli interpretiedeitraduttorinominatineicasiprevisti dall’articolo 143 codice di procedura penale;».
Art. 4 Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto, valutatiineuro6.084.833,36annui, si provvede per il triennio 2014-2016 a carico del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge16aprile1987, n. 183, mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato.
2. A decorrere dal 2017, alla copertura degli oneri di cui al comma 1siprovvedemedianteriduzione delle spese rimodulabili di cui all’articolo21,comma5,letterab),dellalegge31 dicembre 2009, n.196,nelprogramma«Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
3.IlMinisterodella giustizia provvede al monitoraggio degli oneriderivantidall’attuazionedelpresente decreto. Nel caso si verifichinoosianoinprocintodiverificarsi scostamenti rispetto alleprevisionidicuialcomma1,ilMinistero della giustizia ne da’ tempestiva comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, il quale provvede, con proprio decreto, alla riduzione delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 4 marzo 2014 NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan,Ministro dell’economia e delle finanze
Mogherini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Orlando